PUBBLICATO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DIGITALE
In vigore dal 15 settembre 2020
Sul Supplemento Ordinario n. 33/L alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020, è stata pubblicata la Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, di conversione del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (c.d. “Decreto Semplificazioni”).
Tra le misure più importanti per il rilancio dell’economia colpita dal Covid-19: le semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia, dei procedimenti amministrativi, la diffusione dell’amministrazione digitale nella PA e le modifiche sull’attività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con particolare riferimento al contenzioso amministrativo, ai provvedimenti amministrativi, alle conciliazioni, al potere di disposizione e alla diffida accertativa.
Proroga validità del DURC
I DURC online con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al prossimo 29 ottobre, senza necessità di procedere ad una nuova interrogazione.
Le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti che, invece, debbono verificare la regolarità contributiva per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture, non possono tener conto della proroga di validità introdotta dalle misure emergenziali, ma debbono sempre effettuare la richiesta di verifica secondo le modalità usualmente previste dal DM 30 gennaio 2015.
Nel caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dallo stesso decreto Semplificazioni sia richiesto di produrre Documenti Unici di Regolarità Contributiva, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva, non si applicano le disposizioni dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. In questi casi si determina quindi l’obbligo per le stazioni appaltanti di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015.
Appalti pubblici
Il decreto Semplificazioni interviene sull’art. 80, co. 4 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), prevedendo l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi e definitivamente accertate, rispetto agli obblighi concernenti il pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali.
Viene poi chiarito che, mentre costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore ad euro 5.000, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Di conseguenza, l’art. 8 introduce la facoltà di escludere un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto, qualora la stazione appaltante sia a conoscenza, nonché in grado di dimostrare, che l’operatore non abbia adempiuto agli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, non definitivamente accertati, a condizione che tale mancato pagamento rappresenti una grave violazione.
Provvedimenti autorizzativi al lavoro
Due tra i provvedimenti più delicati di competenza dell’INL, che vincolano le aziende rispetto alla legittimità dello svolgimento della prestazione lavorativa, con specifico corredo sanzionatorio, ora sono ammessi al silenzio accoglimento trascorsi 15 giorni dalla presentazione dell’istanza da parte del datore di lavoro, senza esporre ulteriormente ad attese, rispetto a condizioni oggettivamente valutabili dal personale ispettivo. Si tratta delle autorizzazioni concernenti:
- l’impiego dei minori di anni 14 in attività lavorative aventi carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario nonché nel settore dello spettacolo (art. 4, co. 2, della Legge n. 977/1967);
- il frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in un duplice periodo pari a 12 ore ciascuno, riservato al personale addetto ai pubblici spettacoli (art. 15, co. 2, della Legge n. 370/1934);
- gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza dell’INL, individuati con provvedimento del Direttore.
Ispezioni sul lavoro
Le semplificazioni più evidenti, introdotte dalla Legge di conversione, riguardano la diffida accertativa per crediti retributivi di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 124/2004 e l’istituto della disposizione di cui all’art. 14 del D.Lgs n. 124/2004.
La diffida accertativa si applica anche nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni lavorative, i quali dovranno ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati; entro 30 giorni dalla notifica della diffida stessa, il datore di lavoro può promuovere il tentativo di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro, oppure promuovere ricorso avverso la diffida accertativa al Direttore dell’Ispettorato territoriale che ha adottato l’atto (in luogo del ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro). Il ricorso, che va notificato anche al lavoratore, sospende l’esecutività della diffida ed è deciso nel termine di 60 giorni dalla presentazione.
Viene abrogata la possibilità di proporre ricorso dinnanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Il personale ispettivo potrà emanare, nei confronti del datore di lavoro, un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, purché le irregolarità rilevate in tema di lavoro e legislazione sociale non siano già di per sé soggette a sanzioni penali o amministrative.
Avverso il provvedimento dispositivo, il datore di lavoro può comunque proporre ricorso, entro 15 giorni, al direttore dell’ITL, il quale dovrà decidere entro i successivi 15 giorni. Qualora non si pronunci entro suddetto termine, il ricorso si considera respinto.
Comunicazione indirizzo PEC al Registro Imprese
Il decreto interviene in più punti l’art. 16 del D.L. n. 185/2008 (decreto Anticrisi) che disciplina l’obbligo da parte delle imprese societarie di comunicare il proprio indirizzo PEC (Posta elettronica certificata digitale) al registro delle imprese.
Le imprese costituite in forma societaria dovranno, infatti, comunicare il proprio domicilio digitale al registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020, se non già comunicato in precedenza. Si prevede che l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni siano esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
In base alle nuove disposizioni, il Registro Imprese che riceverà una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria la quale non abbia iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi (ex art. 2630 c.c.), dovrà sospendere la domanda, in attesa che essa venga integrata con il domicilio digitale.
16/09/2020